Art. 1
Il socio di GastroTicino è consapevole dell’importanza delle norme di legge che regolano la sua professione.
Art. 2
Il gerente e il gestore si impegnano a ossequiare le norme che disciplinano l’accesso alla professione.
In particolare riconoscono l’importanza del diploma cantonale quale documento personale, il cui utilizzo deve essere effettivo.
Art. 3
Il gerente assicura la presenza regolare nel locale e il suo impegno personale nella conduzione dell’esercizio.
Art. 4
Il gestore deve ossequiare le clausole contrattuali che lo legano ai proprietari dell’immobile dove svolge la propria attività.
Vanno evitate sublocazioni con lo scopo di aggirare le norme che regolano l’esercizio della professione.
Motivi di difficoltà finanziaria personale o cattiva gestione non devono condurre a liti o procedure contenziose temerarie.
Art. 5
Il gerente garantisce ordine e pulizia dei locali dove svolge la sua attività.
Art. 6
La cortesia con i clienti è un principio riconosciuto e rispettato, sia dal gerente, sia dai propri collaboratori.
Art. 7
Il gerente si impegna, affinché qualsiasi avventore che turba la tranquillità e l’ordine pubblico nel locale sia allontanato.
Art. 8
Se il locale è fonte di disturbo dell’ordine pubblico e della quiete, è necessario adottare tutti i provvedimenti necessari a ridurre o eliminare il disturbo.
Art. 9
L’offerta musicale nell’esercizio pubblico non deve trasformarsi in motivo di disturbo per il cliente.
Art. 10
Senza le necessarie autorizzazioni o permessi di legge l’esercizio pubblico non deve trasformarsi in un postribolo, o fungere da copertura per attività estranee a quella di esercente.
Art. 11
Gerente e gestore collaborano con le autorità.
Art. 12
Negli esercizi pubblici sono impiegati solo lavoratori con regolare permesso di lavoro e soggiorno.
Art. 13
Le clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro devono essere rispettate; in particolare vanno applicati i parametri salariali in modo corretto ed evitata qualsiasi retribuzione “in nero”.
Art. 14
I collaboratori meritano rispetto. Vanno evitati comportamenti aggressivi e vessatori (mobbing) nei confronti dei collaboratori.
Art. 15
Gerente, gestore e collaboratore devono presentarsi al cliente in modo educato e rispettando i canoni dell’abbigliamento adeguato e dell’igiene.
Art. 16
È garantito il servizio in lingua italiana e, in caso di necessità, anche nelle altre lingue nazionali.
Art. 17
I minorenni non hanno diritto al consumo di bevande alcoliche nel rispetto della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear).
Art. 18
A persone visibilmente alterate da stupefacenti o alcolici non possono essere servite bevande alcoliche.
Art. 19
Gerente, gestore e collaboratori a conoscenza di informazioni confidenziali sulla clientela, garantiscono la necessaria riservatezza, evitando di intromettersi nei rapporti colloquiali intrattenuti dai clienti.
Rimangono riservate le necessità di garantire l’ordine nel locale, nonché l’esplicita richiesta dei clienti.
Art. 20
È vietata la concorrenza sleale nella scelta dei prezzi.
Art. 21
Gestore e gerente rispettano i colleghi, e si astengono da comportamenti e commenti disdicevoli nei loro confronti, specie in pubblico.
Il Socio di GastroTicino rispetta i principi e condivide gli scopi della Federazione; si astiene da commenti, prese diposizione, attacchi e ingiustificate critiche contro la Federazione o i suoi collaboratori, specie se rese in pubblico, senza averne discusso in precedenza con gli organi direttivi della stessa.
Art. 22
I fornitori vanno pagati e gli ulteriori impegni contrattuali con gli stessi rispettati.
Art. 23
È garantito l’impegno a versare i contributi sociali stabiliti dalla legge a favore dei collaboratori.
Art. 24
Ogni società di capitale con lo scopo di gestire locali pubblici deve essere condotta in modo professionale e trasparente.
In particolare non deve attenuare le responsabilità e l’impegno personali del gerente, né permettere di celare la figura dello stesso gerente in operazioni di cessioni e ripetute aperture di esercizi pubblici.
A tutela dell’immagine della categoria, eventuali difficoltà finanziarie del gestore o del gerente vanno fronteggiate e non devono condurre sistematicamente e semplicemente a una procedura fallimentare.
Art. 25
In caso di reclamo indirizzato alla Federazione da parte di un cliente o di terzi, in relazione a un presunto comportamento di un socio di GastroTicino, collaboratori della Federazione adottano la seguente procedura:
- Invitano l’autore del reclamo a formalizzare per iscritto il reclamo, completandolo con le proprie generalità e firma autografa. L’autore del reclamo deve poi autorizzare la trasmissione all’esercente del documento in forma non anonima. Se tali condizioni non sono ossequiate, la procedura non prosegue e la Federazione agirà in piena libertà.
- Ricevuto il documento e l’autorizzazione da parte dell’autore del reclamo, lo trasmette all’esercente oggetto di critica, invitandolo a rispondere entro 15 giorni, fornendo le proprie motivazioni. In caso di mancata osservanza, l’esercente riceve una nota di biasimo, al di là delle proprie responsabilità nel caso concreto.
- Ricevuta la risposta dell’esercente, GastroTicino la analizza e risponde all’autore del reclamo, decidendo di volta in volta se allegare le motivazioni dell’esercente. In ogni caso, si adopera per comporre l’eventuale vertenza, nell’interesse dei clienti e della categoria.
- GastroTicino, presa visione della documentazione completa relativa al reclamo, può decidere di adottare le sanzioni previste dall’art. 26 del codice deontologico verso un proprio associato, o adire le vie legali nei confronti dell’autore del reclamo, in caso di gravi accuse rivelatesi non fondate, rivolte al socio o alla Federazione stessa.
Art. 26
Con l’affiliazione i soci riconoscono e si impegnano a ossequiare le norme del codice deontologico.
L’inosservanza del codice deontologico può condurre alle seguenti decisioni:
- La nota di biasimo nei casi di lieve entità.
- L’ammonimento nei casi gravi.
- La proposta di esclusione dalla Federazione all’attenzione dell’assemblea nei casi molto gravi.
- Tre note di biasimo corrispondono a un ammonimento.
- Due ammonimenti corrispondono alla proposta di esclusione.